Art. 5.

      1. Al fine di promuovere i gemellaggi di cui agli articoli 3 e 4, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a censire i musei ed i luoghi di cultura italiana aperti al pubblico per i quali possono essere concluse convenzioni che prevedano, in favore dei cittadini stranieri coinvolti nei gemellaggi, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei biglietti di ingresso, e istituisce un servizio di mailing attraverso il quale gli enti e i responsabili del patrimonio artistico, dopo apposita registrazione, possono informare e promuovere le loro attività.